Art. 2.

      1. La Commissione è composta da venti deputati e da venti senatori, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.
      2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
      3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da un vicepresidente e da un segretario, è eletto dai componenti la Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza dei due terzi dei componenti la Commissione.
      4. La Commissione conclude i propri lavori entro un anno dal suo insediamento. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, di intesa tra loro, possono prorogare il termine di cui al presente comma per non più di un anno, su richiesta della Commissione.

 

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      5. La Commissione, entro dieci giorni dalla conclusione dei propri lavori, presenta al Parlamento la relazione finale sulle indagini svolte.